Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1121 del 30 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Configura il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, n. 1 e 61, nn. 9 e 11 il fatto del pubblico funzionario che abbandona il posto clandestinamente, celandolo a chi avrebbe dovuto esserne al corrente, per compiere un'attivitą incompatibile, nell'orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la P.A. a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione. (Fattispecie di prestazione d'opera da parte di medico dipendente da amministrazione comunale a favore di un laboratorio diagnostico privato in orari dai quali risultava in servizio presso il suo ufficio al comune).

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