Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3116 del 17 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

La «disposizione relativa alla servitù» la quale, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da fatta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto, o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia).

(massima n. 2)

Perché la servitù risulti costituita per destinazione dell'unico proprietario dei due fondi non è sufficiente che, nel momento in cui entrambi cessano di appartenere solo a lui, nulla sia disposto sulla sorte del rapporto di servizio che egli abbia in precedenza stabilito tra di loro, ma è necessario — tra le altre condizioni — che risulti accertato l'effettivo, pregresso rapporto di soggezione in cui uno dei fondi sia stato posto nei confronti dell'altro, si da trarne utilità e da riprodurre, in via di fatto, il rapporto corrispondente al contenuto di una servitù. Al silenzio dell'atto sulla sorte del rapporto di servizio è attribuito lo specifico significato di mantenere ferma la situazione di fatto a condizione che un tale rapporto tra i fondi sussista e risulti provato.

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