Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7679 del 31 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della ravvisabilitā della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuitā in caso di truffa per indebita percezione di un'indennitā non dovuta, il danno medesimo va valutato nell'ammontare complessivo dell'indennitā indebitamente corrisposta e non in relazione alle singole giornate cui l'indennitā si riferisce.

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