Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5414 del 17 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La partecipazione alla decisione di un magistrato privo della potestas iudicandi, per ragioni inerenti alla sua qualitā o nomina, determina vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e quindi nullitā deducibile a norma dell'art. 161 del codice medesimo, non difetto di giurisdizione, ravvisabile nella distinta ipotesi di radicale diversitā di struttura e conseguenziale non identificabilitā del collegio giudicante con quello delineato dalla legge (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto che configurasse denuncia di vizio di costituzione del giudice, e non di difetto di giurisdizione, il motivo di ricorso avverso la decisione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, fondato sulla circostanza che la pronuncia era stata emessa nella composizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 219 del 1919, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002).

(massima n. 2)

Le attribuzioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, istituita dall'art. 17 del D.Lgs. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella L. 24 agosto 1921, n. 1290), sono espressamente estese dall'art. 18 del citato D.Lgs. n. 219 del 1919 alle controversie inerenti ai crediti indennitari di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e tale estensione non trova deroga nella disciplina speciale delle espropriazioni per interventi straordinari nelle aree colpite dagli eventi sismici, dettata dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, mentre la problematica circa i presupposti per accordare nel caso concreto gli indennizzi previsti dal citato art. 46 L. 25 giugno 1865, n. 2359 č influente al diverso fine del fondamento nel merito delle relative domande. La disciplina di cui ai menzionati artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 219 del 1919 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso, per i quali l'abrogazione disposta dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non opera, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 57, primo comma, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 medesimo (come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).

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