Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1050 del 5 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa sussiste l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno dello Stato o di altro ente pubblico, di cui all'art. 640 cpv. n. 1 c.p., anche se il danno sia ricaduto, in concreto, su di una compagnia di assicurazioni, qualora il raggiro sia stato posto in essere direttamente nei confronti dell'ente pubblico, con la conseguenza che questo sia stato indotto in errore ed abbia subito un danno con l'esborso di un acconto corrisposto per un fatto illecito e senza trovare riscontro nella realizzazione di precise finalitą pubbliche, cui fosse collegata la somma erogata.

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