Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4228 del 13 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvenuta trasformazione dell'Enel in persona giuridica di diritto privato non produce effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa allorché il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione: ciò stante il principio tempus regit actum vigente in materia processuale.

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