Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5870 del 21 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Č configurabile il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. n. 1 c.p. anche allorquando parte offesa sia un ente pubblico economico, stante il riferimento della circostanza aggravata agli «enti pubblici» in genere, senza distinzione alcuna fra enti pubblici «economici» ed altri enti pubblici. (Nella fattispecie si trattava di truffa in danno di un consorzio di bonifica. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. n. 1 c.p. ed ha enunciato il principio di cui in massima).

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