Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3132 del 9 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La truffa commessa nei confronti dell'Enel mediante manomissione del contatore al fine di alterare la misurazione del consumo di energia, in quanto attuata nei confronti di un soggetto privato (società per azioni) è perseguibile a querela di parte, a nulla rilevando, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640 capoverso n. 1, c.p. e della conseguente perseguibilità d'ufficio, che una quota dell'importo non riscosso dall'Enel in seguito all'artificio suddetto, e precisamente il cosiddetto «sovrapprezzo termico», sia destinato alla cassa conguaglio per il settore elettrico, che ha natura di ente pubblico; e ciò in quanto la predetta aggravante è ricollegabile esclusivamente alla natura pubblica del soggetto passivo del reato di truffa e non a quella di altro soggetto che lamenti di essere stato danneggiato dal reato. (Nell'occasione la corte ha altresì precisato che il fatto che la cassa conguaglio, ente pubblico, subisca un pregiudizio patrimoniale in conseguenza della mancata percezione, per effetto della condotta delittuosa dell'utente, del sovrapprezzo termico corrispondente il maggior consumo di energia elettrica fraudolentemente sottratto al controllo dei letturisti dell'ente erogatore, non incide sulla qualità di persona giuridica privata rivestita dall'Enel, soggetto passivo del reato di truffa).

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