Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2529 del 14 marzo 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Le attestazioni della concessione edilizia in ordine allo stato dei luoghi interessati dall'edificazione rappresentano un elemento essenziale della stessa, nel cui contenuto vengono incorporate, trattandosi di un presupposto indispensabile per l'emanazione dell'atto. Pertanto, qualora venga allegata, a corredo di una richiesta di concessione edilizia, una planimetria redatta da un professionista qualificato, che assolva alla funzione di fornire alla pubblica amministrazione un'esatta informazione sulla natura del terreno concernente l'erigendo manufatto, la medesima non potrā che essere ritenuta parte integrante dell'atto pubblico costitutivo del diritto di edificare; ne deriva che qualora detta planimetria rappresenti falsamente lo stato dei luoghi e l'amministrazione competente sia indotta in errore in ordine a tale situazione di fatto che, se fosse stata attestata conformemente al vero, avrebbe rappresentato un impedimento all'accoglimento della richiesta di concessione, il privato istante deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 479 c.p. in relazione all'art. 48 c.p.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di edificazione conseguente al rilascio di una concessione edilizia illegittima, in quanto frutto dell'artificio consistito nella falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati agli uffici competenti dal soggetto richiedente, č configurabile il reato di truffa ai danni dell'amministrazione comunale quando possa evidenziarsi, in concreta, un pregiudizio economico dell'ente pubblico territoriale rappresentabile, ad esempio, dal dispendio di mezzi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi o dall'apprestamento di opere di urbanizzazione eventualmente resesi necessarie dal permanere della costruzione nonostante l'illegalitā originaria.

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