Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7226 del 27 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Con la trasformazione dell'ente pubblico economico «Azienda Torinese Mobilitą» in societą per azioni non č pił configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p.

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