Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13534 del 20 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La "disposizione relativa alla servitù" la quale, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da "facta concludentia", ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia). Ne consegue che non è oggettivamente incompatibile con l'effetto naturale di costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia la clausola con cui le parti del contratto - il quale determini la scissione dell'originario dominio unico in due proprietà distinte, l'una in situazione di asservimento rispetto all'altra - prevedano un diritto personale di parcheggio, non trasmissibile "mortis causa", né cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell'acquirente, da esercitarsi su di una strada rimasta in proprietà del venditore.

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