Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8584 del 3 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'integrazione del reato di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, comporta che l'illiceitą negoziale, che di per sé comporterebbe unicamente le conseguenze di cui all'art. 2126 c.c., si caratterizzi per il contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari dell'ordinamento. (Nella specie, relativa ad assunzione mediante false attestazioni dell'imputato come infermiere alle dipendenze di azienda ospedaliera, la Corte ha evidenziato in motivazione il coinvolgimento dell'interesse essenziale collettivo alla tutela della salute cui corrisponde la necessitą di specifici requisiti di idoneitą professionale, con conseguente danno patrimoniale consistente nella corresponsione del salario).

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