Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4474 del 12 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di truffa, non basta che dall'agente siano stati posti in essere artifici o raggiri atti a causare la induzione in errore della vittima, ma occorre un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'azione criminosa svolta. Invero, la responsabilitą dell'imputato deriva non dall'idoneitą dell'artificio o raggiro, ma dalla determinazione in concreto dell'errore nel soggetto passivo con conseguenziale ingiusto profitto dell'agente.

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