Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9032 del 23 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Commette il reato di truffa, di cui all'art. 640 c.p., colui che acquisti merce con assegni postdatati di rilevante valore, poi risultati emessi a vuoto, ove il momento conclusivo del contratto e della consegna degli assegni in cambio della merce ricevuta sia stato preceduto da lunga trattativa, costituita, da parte dell'acquirente, da una serie di artifici, di raggiri e di messe in scena, idonei ad ottenere la credibilitą da parte dell'altro contraente, sģ da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte.

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