Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2315 del 20 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Per escludere l'artifizio e l'errore in tema di truffa non è sufficiente richiamare la disfunzione amministrativa, il disguido, i ritardi, la scarsa diligenza degli organi o del personale preposto e cioè la carenza della normale attenzione e del tempestivo controllo, che avrebbero immediatamente scoperto l'artifizio ed evitato l'errore. Infatti, la legge vieta l'artifizio come finalizzato all'errore e solo nella ipotesi che esso sia di una grossolanità ed abnormalità tali da essere immediatamente constatato e constatabile, con la normale diligenza, è dato di rilevarne la inidoneità alla produzione dell'errore e quindi del profitto e del danno. (Fattispecie relativa a più mutui bancari ottenuti da ditta artigiana che, in contrasto con lo statuto, si era iscritta a più cooperative).

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