Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1233 del 30 gennaio 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa in danno dello Stato, la scarsa diligenza o la mancanza di controllo e di verifica da parte dei pubblici funzionari dell'operato illegittimo del contribuente evasore, non escludono la idoneità dei mezzi usati dal prevenuto per ingannare la pubblica amministrazione.

(massima n. 2)

La questione relativa all'idoneità astratta sull'artificio o del raggiro, di cui all'art. 640 c.p., a sorprendere la buona fede del terzo, può acquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore. In tale ipotesi l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella fattispecie, l'ingiusto profitto era stato raggiunto per il mancato pagamento, da più di un contribuente, di imposte Invim, Iva e di Registro, con danno per lo Stato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.