Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17202 del 7 dicembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa solo la grossolanitą o incredibilitą dell'artificio o del raggiro possono far dubitare dell'attitudine del mezzo impiegato ad indurre in errore, mentre la mancanza di diligenza nel controllo e nella verifica, da parte del soggetto passivo, sugli atti e sui documenti posti in essere dal soggetto attivo non escludono l'idoneitą del mezzo in parola.

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