Cassazione penale Sez. II sentenza n. 297 del 15 gennaio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Il bene giuridico che il reato di falso protegge è l'interesse di garantire la pubblica fede, mentre il bene giuridico protetto nel delitto di truffa è l'interesse concernente l'inviolabilità del patrimonio; i due cennati reati, oltre ad obiettività giuridiche distinte, presentano elementi strutturali diversi in riferimento ai quali non v'è alcun rapporto di specificità, per il quale occorre il necessario presupposto della esistenza di una norma generale e di una norma speciale, ambedue destinate a disciplinare la stessa materia. (Fattispecie in tema di esposizione sul parabrezza di un veicolo di disco — contrassegno, relativo al pagamento della tassa di circolazione alterato).

(massima n. 2)

In tema di truffa, qualora sia accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire se i mezzi usati siano, in astratto, genericamente idonei a trarre in errore, se in concreto essi si siano dimostrati idonei; l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa (nella specie, relativa ad esposizione di disco-contrassegno falsificato in un autoveicolo, dei competenti organi di controllo) non vale ad elidere la sussistenza del reato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.