Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9194 del 12 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'artificio o il raggiro richiesto per la sussistenza del reato di truffa può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno, tanto più quando l'obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente. (Fattispecie in cui il venditore di un immobile aveva taciuto sulla pratica di mutuo ipotecario in corso, unitamente alla garanzia che tale immobile era libero da pesi e vincoli di sorta. La S.C., nell'affermare il principio predetto, ha precisato che la fonte del dovere d'informazione può risiedere anche in una norma extra penale come l'art. 1337 c.c., che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, l'obbligo del comportamento secondo buona fede).

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