Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1658 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa, l'espediente di presentare per il rimborso note di spese non dovute, inframmezzate ad altre regolari, approfittando del rapporto di lavoro che induce a presumere la correttezza tra le parti, ben può rientrare nel concetto di artifizio, di cui all'art. 640 c.p., idoneo ad ingannare. Tale idoneità non è esclusa dall'esistenza di preventivi controlli, ben potendo, per l'elevato numero delle note presentate, sfuggire l'irregolarità di alcune. L'artificio è più evidente nei casi in cui gli scontrini presentati per il rimborso siano stati procurati in modo irregolare e non rappresentino una spesa effettiva.

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