Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9738 del 7 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno e il profitto nei reati contro il patrimonio non possono ritenersi realizzati nel momento in cui si costituisce il rapporto obbligatorio, ma solo quando il detto rapporto produce i suoi effetti concreti e la mera possibilitą si risolve in effettivo danno e profitto. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che la truffa, commessa acquistando beni in corrispettivo dei quali venivano rilasciate tratte autorizzate, si sia consumata nel momento in cui non erano stati onorati gli impegni alle relative scadenze).

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