Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18762 del 29 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Fattispecie in tema di mancata corresponsione ad una dipendente, da parte del datore di lavoro, di indennità di malattia e assegni familiari portati comunque a conguaglio dall'Inps, in cui la S.C. ha escluso la truffa per difetto dell'elemento del danno, ravvisando in astratto la configurabilità del reato di appropriazione indebita).

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