Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19577 del 24 settembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il progetto di divisione di una comunione ereditaria sia stato dichiarato esecutivo con l'ordinanza di cui all'art. 789 c.p.c., la quale ha posto le spese del procedimento a carico di tutti i condividenti pro quota tale provvedimento non riguarda anche le spese legali dei condividenti medesimi, le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato — rigettando nel merito la domanda — la sentenza di appello che, a seguito di un giudizio di divisione nel quale le spese erano state poste a carico dei condividenti pro quota aveva riconosciuto all'avvocato di una delle parti il diritto di ottenere un decreto ingiuntivo a carico di un'altra parte rimasta contumace, dal medesimo non assistita, per il pagamento di prestazioni professionali, senza che fosse possibile ipotizzare una forma di soccombenza a carico della parte contumace. In motivazione, la Corte ha aggiunto che nel nostro ordinamento non č consentito al legale di una parte di rivalersi nei confronti della controparte in assenza di un provvedimento di distrazione delle spese).

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