Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3262 del 4 aprile 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore, a norma dell'art. 789 c.p.c., dichiara esecutivo, e rende quindi vincolante per i condividenti il progetto divisionale predisposto e depositato in cancelleria, postula che il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione del progetto medesimo sia stato comunicato ai procuratori delle parti costituite e che tali procuratori non abbiano sollevato contestazioni, mentre non richiede che detta comunicazione sia fatta personalmente alle parti, o che esse si presentino di persona in quella udienza e non avanzino obiezioni, atteso che la suddetta declaratoria di esecutivitą del progetto di divisione non si ricollega al raggiungimento fra i soggetti in causa di un accordo di tipo contrattuale, ma discende dal mero riscontro di un loro contegno processuale non determinante l'insorgenza di lite (con l'ulteriore conseguenza che il progetto dichiarato esecutivo si sottrae agli strumenti d'impugnazione degli atti negoziali, e che le eventuali irregolaritą o nullitą potranno essere fatte valere con i mezzi propri degli atti del processo, in sede di decisione del collegio sulle insorte contestazioni, ovvero, nel concorso dei rispettivi presupposti, con ricorso per cassazione o con «querela nullitatis» avverso l'ordinanza del giudice istruttore).

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