Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7708 del 2 agosto 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento ex art. 789 comma terzo c.p.c. con cui il giudice istruttore in difetto di contestazioni dichiara esecutivo il progetto divisionale predisposto in corso di causa ha forma e contenuto di ordinanza, in quanto si limita a dare atto di un regolamento negoziale divisionale e pertanto non č impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che presenti portata decisoria su questioni di diritto soggettivo, come nel caso in cui venga reso in presenza di contestazioni sulla divisibilitā del bene e pertanto statuisca, sia pure implicitamente, nel senso dell'affermazione della divisibilitā medesima. Al di fuori di tali ipotesi, eventuali vizi del negozio divisionale cui l'ordinanza inerisce, come la mancata partecipazione al procedimento di un avente diritto comportante nullitā del contratto divisionale, possono essere dedotti e fatti valere in sede ordinaria di cognizione con le azioni di nullitā e di annullabilitā dei negozi giuridici in genere.

(massima n. 2)

Nel caso di comunione ereditaria lo scioglimento parziale di comunione, non attuabile con il procedimento di cui al terzo comma dell'art. 789 c.p.c., ricorre quando la divisione riguardi solo una parte del patrimonio del de cuius (o abbia ad oggetto semplicemente uno stralcio di quota), e non quando la divisione riguardi l'intero patrimonio relitto dal de cuius, ancorché delle porzioni di beni, corrispondenti al valore di quote di diritto, siano attribuite pro indiviso a gruppi di condividenti (stirpi).

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