Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5705 del 8 maggio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. (Nella specie, relativa a ritenuta responsabilitą di titolari di centro diagnostico medico e laboratorio di analisi, erano stati posti in essere artifizi o raggiri diretti a dissimulare cause di incompatibilitą poste dalla legge a precisa salvaguardia dei diritti degli assistiti e degli enti preposti e a comprovare, mediante false attestazioni, come proprie, prestazioni compiute da altri. Tali circostanze, ove conosciute, avrebbero costretto l'Usl ad astenersi dal concludere convenzioni e comunque, in ogni caso, ad astenersi dal corrispondere i compensi relativi, ottenuti mediante frode).

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