Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9323 del 21 settembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa contrattuale il reato č configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l'altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.

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