Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5541 del 18 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di causalità, l'obbligo giuridico rilevante a norma dell'art. 40, capoverso, c.p. può nascere da qualsiasi ramo del diritto e, quindi, anche dal diritto privato. L'art. 1759 c.c. postula un obbligo giuridico per il mediatore il quale, se è libero di iniziare o meno la sua attività, deve però osservare determinate regole tra cui quella della comunicazione alle parti in occasione della stipula del contratto di tutte quelle notizie che attengono «alla valutazione e alla sicurezza dell'affare» e che devono essere rese note al fine di consentire alle parti stesse di determinarsi con la necessaria consapevolezza. Il silenzio maliziosamente tenuto dal mediatore, che assuma efficienza causale nel processo di formazione della volontà della parte, indotta all'acquisto o comunque rassicurata dalla sua convenienza grazie a tale comportamento omissivo, integra la condotta di consapevole partecipazione al delitto di truffa. (Fattispecie: concorso in truffa in materia di compravendita di immobile dichiarato, contrariamente al vero, libero da ipoteche).

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