Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7461 del 12 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa contrattuale, allorché la parte civile deduca specifiche questioni sul contenuto del contratto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, il giudice di merito ha l'obbligo di procedere a tale esame, dandosi carico di determinare l'esatto contenuto del contratto e degli effetti che ne derivano, in applicazione delle norme e dei principi che regolano la materia, e dando conto di detto accertamento con adeguata motivazione, la cui completezza e congruità può essere oggetto di controllo in sede di legittimità. (Fattispecie in tema di preliminare di vendita di appartamento, da edificare su suolo asseritamente di proprietà del promissario-venditore, il cui diritto era subordinato al verificarsi di una serie di condizioni taciute al promissario-acquirente e non valutate in modo adeguato dal giudice di merito).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.