Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2333 del 2 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere costituisce elemento ai fini della configurabilitā del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato; pertanto, posto che chi acquista un immobile, ne presume, in mancanza di indicazioni contrarie derivanti da circostanze di fatto o da precisazioni dell'altro contraente, che esso sia conforme alla normativa urbanistico-edilizia e sanitaria, consegue che il silenzio serbato su tali elementi č astrattamente idoneo a indurre in errore i soggetti passivi. (Fattispecie in tema di contratto preliminare di vendita immobiliare in relazione al quale il venditore aveva taciuto circa la mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalla legge e la conseguente impossibilitā di ottenere la certificazione di abitabilitā del bene compromesso).

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