Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5579 del 13 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa contrattuale, con riferimento all'inizio del termine di prescrizione, allorquando il momento perfezionativo del reato intervenga quando sia gią in corso l'esecuzione del contratto, deve escludersi, ove la situazione antigiuridica si protragga nel tempo a causa del perdurare della condotta omissiva dell'agente, che vi sia coincidenza con il momento consumativo del reato stesso; in presenza di siffatta situazione, invero, si verte in ipotesi di reato permanente che cessa solo allorquando sopravviene l'impossibilitą di compiere ulteriormente l'attivitą antigiuridica: ne consegue che solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio Iacp, della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza della titolaritą del rapporto di assegnazione).

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