Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14801 del 28 marzo 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri.

(massima n. 2)

La trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilitą a querela del reato di truffa, qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione, in quanto in materia processuale vige il principio tempus regit actum.

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