Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35185 del 19 ottobre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di truffa contrattuale, la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere gią integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili, unita alla reiterata garanzia nei confronti dell'istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti, costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca, perché si configura come quid pluris rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata.

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