Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7181 del 14 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La truffa contrattuale si consuma non gią quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensģ nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima.

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