Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2228 del 10 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di truffa č per sua natura istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui. Pertanto in caso di assunzione a un pubblico impiego ottenuta mediante false attestazioni e false dichiarazioni il momento consumativo del reato coincide non giā con la percezione delle retribuzioni, ma con il conseguimento illegittimo della nomina, da cui deriva correlativamente, il danno patrimoniale sia per la pubblica amministrazione, sia per i concorrenti esclusi che subiscono il mancato guadagno derivante dal ritardo nell'assunzione.

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