Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7730 del 28 luglio 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con contestuale verificazione del danno altrui. (Nella specie è stato ritenuto che il reato di truffa si consumò con la consegna, da parte del soggetto attivo al soggetto passivo, di una schedina di totocalcio falsamente indicata come vincente, in pagamento di un debito per canoni locatizi, a nulla rilevando che, successivamente, scoperto l'inganno, siano state rilasciate cambiali da parte del prevenuto in pagamento del debito predetto).

(massima n. 2)

In tema di truffa, il profitto, a differenza del danno che deve avere sempre natura patrimoniale, può non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.