Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11652 del 7 settembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la ravvisabilità della sussistenza o meno della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, nella ipotesi di truffa continuata ai danni di un ente pubblico per indebita percezione di quanto erogato a titolo di rimborso medicinali, deve necessariamente tenersi conto delle somme realmente e globalmente riscosse e non di quelle liquidate e contabilizzate con il riferimento ad ogni singola fustellazione di ricetta. Ciò in quanto il momento consumativo del delitto di truffa si verifica quando l'agente consegue l'ingiusto profitto attraverso la materiale disponibilità del bene indebitamente acquisito e non già tutte le volte in cui il soggetto passivo consente all'agente di accreditare intanto a suo favore una determinata somma.

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