Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4011 del 26 aprile 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneitą del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il pił delle volte č determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa.

(massima n. 2)

La mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante l'iter formativo del contratto, pure in assenza di qualsiasi messa in scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando sulla psiche del soggetto ingannato, integra l'elemento del raggiro il quale, se posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa della truffa contrattuale.

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