Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9016 del 11 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La mera ripresa fotografica di documenti di una societą, nella specie ordinativi di acquisto, effettuata nel luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione, non integra il delitto di furto, consumato o tentato, ma quello previsto dall'art. 615 bis c.p.

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