Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28251 del 9 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615 bis č la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 c.p. - richiamato dall'art. 615 bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via.

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