Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18058 del 16 aprile 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 615 bis c.p. tutela la riservatezza o privacy nei luoghi di privata dimora nei quali la stessa principalmente, ed in misura di gran lunga prevalente, si dispiega. Ne deriva, pertanto, che titolare dell'interesse protetto dalla norma non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall'illecita intrusione ma anche chiunque che faccia parte, nel luogo violato, di un nucleo privato con diritto alla riservatezza. (Nel caso di specie è stata considerata legittimamente proposta la querela da parte di un marito contro i vicini di casa che hanno fotografato sua moglie affaccendata a riassettare la casa).

(massima n. 2)

Titolare dell'interesse protetto dall'art. 615 bis c.p., nel cui ambito deve ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini o notizie o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un'area riservata e preclusa alle indebite intrusioni ab externo idonee a scalfirlo (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale veniva ritenuta inidonea, al fine della procedibilità del reato, la querela presentata dal coniuge della persona fotografata nell'abitazione perché assente al momento del fatto).

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