Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1766 del 14 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 bis c.p. č quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non gią quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre č irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di «vita privata» si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

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