Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9235 del 8 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615 bis c.p. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata. (Fattispecie in cui č stato ritenuto sussistere il reato di interferenze illecite nella vita privata in relazione alla condotta dell'investigatore privato che aveva effettuato riprese di un rapporto sessuale all'interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare, ma all'insaputa dell'altro soggetto coinvolto nel rapporto).

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