Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5123 del 31 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso odi una limitazione sopra un altro fondo appartenente a diverso proprietario. È però necessario che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti inequivocabilmente, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. Pertanto è da escludere che la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi puramente e semplicemente dalle dichiarazioni sottoscritte da parte dei proprietari di un fondo nell'istanza rivolta al rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni di per sé a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori.

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