Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1516 del 11 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitł siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessitą della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto e siano quindi determinabili attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente, ed il contenuto dell'assoggettamento di quest'ultimo all'utilitą del primo. Tale attivitą interpretativa, concretandosi in un'indagine sull'effettiva volontą dei contraenti in ordine all'eventuale costituzione di una servitł prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimitą solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica.

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