Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25709 del 28 giugno 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di perquisizione arbitraria č configurabile non solo quando siano in concreto assenti le condizioni richieste dalla legge per il compimento dell'atto, ma anche quando esso sia realizzato con modalitą illegali. (Nella specie la perquisizione, legittimamente disposta ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990, era stata violentemente eseguita, provocando lesioni al soggetto perquisito).

(massima n. 2)

L'esecuzione di una perquisizione con modalitą violente, tali da provocare lesioni sulla persona del soggetto perquisito, integra unicamente il reato di lesioni personali volontarie aggravate dalla qualitą di pubblico ufficiale, restando in esso assorbito il delitto di perquisizione arbitraria. (In motivazione la Corte ha precisato che, a ritenere diversamente, sarebbe ravvisabile un solo reato complesso perché, quando l'arbitrarietą di traduce in lesioni, queste ultime dovrebbero ritenersi elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 609 c.p., complesso a norma dell'art. 84 c.p.).

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