Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8272 del 9 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo č l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessitā di un'attivitā esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante.

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