Cassazione civile Sez. II sentenza n. 470 del 13 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio dell'azione giudiziaria costituisce una mera facoltą e non un obbligo del titolare, sicché il mancato ricorso all'autoritą giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. non integra un concorso colposo del danneggiato e non giustifica una riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma, cod. civ.

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