Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10702 del 15 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il creditore si č impegnato a cooperare col debitore affinché questi possa adempiere nei tempi e modi pattuiti, il debitore ha solo l'onere di provare l'esistenza del patto di cooperazione e il nesso causale tra la mancata cooperazione e il proprio inadempimento, mentre spetta al creditore, per liberarsi da responsabilitą, dimostrare di aver fornito la cooperazione promessa.

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