Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 8940 del 17 aprile 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all'esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ. (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell'ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela, e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti, nonché al rispetto delle regole processuali fissate dall'art. 348 ter cod. proc. civ.

(massima n. 2)

In caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., la Corte di cassazione - investita, ai sensi del terzo comma di detto articolo, dell'impugnazione della sentenza di primo grado - non può esaminare la ritualità della decisione del giudice di seconde cure per ragioni inerenti la tecnica e lo svolgimento del giudizio di appello, ma può rilevare che, in ragione della tardività dell'appello o dell'erronea proposizione dello stesso in luogo di altro mezzo di impugnazione, la sentenza di primo grado risultava passata in giudicato, a prescindere dal fatto che la declaratoria di inammissibilità dell'appello sia avvenuta per una di tali ragioni.

(massima n. 3)

L'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.

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